Lo statuto e' la fonte primaria dell'Ordinamento
Comunale nell'ambito dei principi e norme contenute nella
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Esso persegue la più razionale e trasparente gestione
degli interessi della collettività locale, l'avvio
di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola
che associativa, e l'instaurazione di controlli tecnici e
politici della società amministrata sulla base della
particolare considerazione del cittadino così come
previsto dalla carta costituzionale.
Art. 2
SOGGETTI ATTIVI
Il Comune di Larino e' costituito dalle Comunita'
delle popolazioni residenti nel suo territorio, indicato con
apposito tratteggio nella planimetria di cui all'allegato.
Art. 3
FINALITA'
Il Comune nell'ambito delle funzioni conferitegli
dall'art. 9 della L.8.06.90, n. 142 e' Ente al servizio della
persona, del cittadino e della famiglia quale base ed articolazione
della societa'. A tal fine promuove:
1) Le fruizioni dei servizi sociali con specifico riguardo:
- alla tutela della salute;
- all'assistenza sociale diretta a garantire al cittadino
il libero sviluppo della personalita' e la sua partecipazione
alla vita della comunita';
- all'abitazione;
- all'istruzione;
- alla cultura e a tutto cio' che concorre a migliorare la
qualita' della vita.
2) L'assetto e l'utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, ed in particolare:
- il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo
il permanere della popolazione nei nuclei abitativi del Centro
Storico;
- una equilibrata espansione degli insediamenti abitativi
e produttivi con riguardo ai programmi di edilizia economica
e popolare e alle infrastrutture sociali;
- la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire
e ad eliminare l'inquinamento;
- la tutela e la promozione dei valori dell'ambiente naturale,
storico ed artistico.
Art. 4
LINEA DI SVILUPPO
Il Comune di Larino, in coerenza con le sue
tradizioni storiche, economiche e culturali, e fidando nella
laboriosità e creatività dei suoi cittadini,
individua mediante un'attenta programmazione le tendenziali
linee di sviluppo:
· nei settori tradizionali dell'agricoltura, del commercio,dell'artigianato
e dei servizi di interesse proprio e del comprensorio, anche
in riferimento al costante potenziamento delle manifestazioni
connesse alla tradizionale Fiera di Ottobre;
· nella valorizzazione del territorio e del patrimonio
storico, archeologico, culturale, mediante la migliore utilizzazione
delle risorse naturali e un qualificato sviluppo turistico;
· in una industrializzazione orientata al potenziamento
delle capacità produttive nei settori tradizionali
al fine di perseguire una piena occupazione.
Art. 5
S E D E
La sede legale degli organi di Governo del
Comune e' fissata nel Centro Storico di Larino in Piazza Municipio,
nello stabile denominato "Palazzo Ducale".
Art. 6
STEMMA E GONFALONE
Emblema del Comune di Larino, raffigurato
in un'ala dipinta in argento in campo azzurro con la punta
rivolta verso il basso, e' lo stemma ufficiale. Insegna del
Comune di Larino nelle cerimonie ufficiali e' il Gonfalone
sul quale campeggia lo stemma.
Il Consiglio Comunale determina con proprio atto di indirizzo
assunto su parere favorevole dei 3/5 dei consiglieri assegnati
al Comune, i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori
delle cerimonie ufficiali, nell'intesa che detta insegna deve
essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un suo delegato
e scortata dai Vigili Urbani in divisa di gala.
Art. 7
LEGGE FONDAMENTALE
Nel corso delle norme seguenti il richiamo
alla legge fondamentale e' sempre riferito alla legge 8 giugno
1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali"
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7.1
PARI OPPORTUNITA'
Il presente statuto assicura condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge
10 aprile 1991, n.125. Promuove la presenza di entrambi i
sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonchè
degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, gestisce
la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione e
di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale
dei due sessi, arrotondata all'unità più vicina,
della totalità della loro presenza sul complesso del
personale dipendente.
Assicura, inoltre, a tutti i dipendenti, prescindendo dal
sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di
avanzamento retributivo e di carriera.
II
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
- I - GLI ORGANI DEL COMUNE - IL CONSIGLIO
8 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 9 - 10 - 11 - 11.1 - 11.2
Art. 8
GLI ORGANI
Gli Organi del Comune sono il Consiglio,
la Giunta ed il Sindaco.
Art. 8.1
CONVALIDA
Il Consiglio nella sua prima seduta e prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione
di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570.
Dopo la convalida degli eletti la seduta del Consiglio si
protrae per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta
nomina del Vice - Sindaco e degli altri componenti della
Giunta.
Art. 8.2
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta
al Consiglio, entro e non oltre il termine di trenta giorni
dalla data della seduta di convalida degli eletti, le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato.
Nella stessa seduta o in altra da tenersi entro i successivi
dieci giorni feriali su convocazione del Sindaco, gli indirizzi
generali di governo per il quinquennio successivo sono discussi
ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività
del Consiglio Comunale, del Sindaco, della Giunta, del Segretario
e dei responsabili degli uffici e servizi. Essi sono pubblicati
in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.
Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare
l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco
e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 31 ottobre
di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere
ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche le linee programmatiche, sulla
base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
emergere in ambito locale.
Art. 8.3
INDIRIZZI PER LE NOMINE
Il Consiglio è convocato in una
data successiva a quella di approvazione degli indirizzi
generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali
il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni.
Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente
gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato
per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza
necessità di convocazione espressa.
ART. 9
POTERI DI INDIRIZZO
Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo
mediante l'assunzione fra gli altri:
- degli atti indicati nell'art. 32, 2^ comma, della legge
fondamentale;
- degli atti che determinano le finalita' e gli indirizzi
da attuare dalle istituzioni e dalle aziende speciali, giuste
le previsioni di cui al 6^ comma dell'art. 23 della legge
stessa;
- dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi
il Sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento
di cui al 3^ comma dell'art. 36 della legge predetta;
dell'atto contenente i criteri generali e le modalita' per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere ad enti e persone, come richiesto
dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- dell'atto attinente all'uso esterno del Gonfalone previsto
dal precedente art. 6;
- degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.
Art. 10
POTERI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Il Consiglio esercita il potere di controllo
politico-amministrativo mediante:
a) Il Sindaco assicura, per chi ne faccia richiesta preventiva,
una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari
ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
Consiglio ed alla Giunta stessa con la spedizione delle
delibere sia ai gruppi di maggioranza che di minoranza.
b) l'utilizzo dell'attività di collaborazione del
collegio dei revisori dei conti e del referto degli stessi
in caso di gravi irregolarita';
c) l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione
illustrativa della Giunta di cui al 7^ comma dell'art. 55
della legge fondamentale.
Art. 11
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
Entro sei mesi dall'ultimazione della pubblicazione
del presente Statuto e' approvato il regolamento sul funzionamento
del Consiglio ove sia previsto, tra l'altro:
1) l'eliminazione della distinzione della sessione in ordinaria
e straordinaria, riunendosi il Consiglio sempre in sessione
ordinaria, data la disponibilita' dell'Organo coeva alla
sua funzione di governo;
2) la notifica ai consiglieri dell'avviso di convocazione
con l'elenco degli oggetti da trattare almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza,
regolati dal 4^ e 5^ comma dell'art. 125 del T.U. 4 febbraio
1915, n. 148;
3) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio
e l'affissione di apposito manifesto in numero di copie
non inferiore a venti, opportunamente distribuiti nel centro
urbano nonche' l'eventuale invio dello stesso alle redazioni
della stampa locale e delle reti radio televisive locali.
4) il deposito, almeno tre giorni prima di ciascuna seduta
con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle
proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la segreteria
generale, in un locale appositamente predisposto e comunicato
ai consiglieri all'inizio della loro attivita'. Nei casi
d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle
24 ore antecedenti a quella dell'adunanza;
5) le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo devono essere comunicate, in elenco,
ai capigruppo consiliari almeno otto giorni prima della
data di discussione in Consiglio Comunale. I testi delle
relative proposte sono messi a disposizione dei capigruppo
consiliari in copia mediante deposito presso la Segreteria
generale;
6) la costituzione di commissioni consiliari in forma temporanea
e permanente con criterio proporzionale tra maggioranza
e minoranze aventi funzioni istruttorie nelle materie di
competenza, oltre ad una commissione consiliare avente competenza
consultiva specifica sulla trasparenza dell'attività
amministrativa;
7) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni
debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni
discrezionali dell'organo collegiale;
8) la facoltà per i cittadini di prendere la parola
durante le sedute del Consiglio Comunale per il tempo stabilito
dal Presidente su proposta di almeno 1/5 di consiglieri
assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti sull'argomento oggetto della discussione;
9) i modi dell'urgente discussione del referto di grave
irregolarita' dei revisori dei conti;
10) l'obbligo dei consiglieri eletti di costituirsi in gruppi
e di designare per iscritto al Sindaco il nominativo del
capo gruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio;
11) l'istituzione della conferenza dei capi gruppo. Il regolamento
determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne
disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei
lavori.
12) I verbali si intendono approvati dal Consiglio se, ultimato
il periodo di sette giorni lavorativi nei quali essi sono
visionabili da ciascun consigliere formalmente avvertito,
non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi
cinque giorni lavorativi. Nel caso di produzioni di osservazioni
scritte, esse soltanto sono sottoposte alla valutazione
del Consiglio nella seduta successiva.
13) Il collegamento del verificarsi della decadenza dei
consiglieri di cui al 1° comma dell'art. 289 del T.U.
4 febbraio 1915 n. 148, alla ingiustificata assenza a tre
sedute consiliari consecutive;
14) la partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari
del Segretario con funzioni consultive, referenti, di collaborazione
e di assistenza giuridico-amministrativa comprendenti qualsiasi
attività idonea al fine di garantire il rispetto
dei criteri di economicità ed efficacia in attuazione
del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Tali funzioni potranno essere esercitate non solo a richiesta
del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, ma anche su iniziativa
del Segretario ed esternate con qualsiasi forma;
15) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto
all'informazione del consigliere, previsto dall'art.31,
5° comma, della legge fondamentale;
16) in caso di costituzione di eventuali commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza
delle stesse deve essere attribuita alle opposizioni.
Sino al giorno in cui diviene esecutiva la delibera consiliare
di approvazione del regolamento di funzionamento del Consiglio
mantengono vigore le norme contenute nel vigente regolamento
ad eccezione di quelle incompatibili con la legge fondamentale,
od altra legge ordinaria. Trascorso il periodo indicato
nel primo comma senza che il Consiglio abbia provveduto,
continuano ad applicarsi le norme contenute nel vigente
regolamento ad eccezione di quelle incompatibili con la
legge fondamentale e con le prescrizioni elencate nel primo
comma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 12 che divengono operative.
Art. 11.1
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE
Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte
immediatamente al protocollo generale del comune nell'ordine
temporale di presentazione.
Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo generale.
Art. 11.2
DECADENZA DEL CONSIGLIERE
Il consigliere decade dalla carica per
tre assenze consecutive senza giustificato motivo. La decadenza
viene dichiarata dal Consiglio nella prima seduta utile,
immediatamente successiva a quella nella quale le assenze
hanno raggiunto il numero di tre ed alla scadenza del termine.
A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento
della assenza maturata da parte del consigliere interessato,
provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Art. 7
della legge 7 agosto 1990, N. 241, a comunicargli l'avvio
del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato
nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di
ricevimento.
Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate
da parte del consigliere interessato.
- II - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
- II - LA GIUNTA
12 - 13 - 14 - 14.1 - 15 - 16 - 17
Art. 12
COMPETENZE
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione
del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali di
Governo.
Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla
legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del
Sindaco, del Segretario e dei Funzionari.
Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva
e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco,
sentita la Giunta, riferisce annualmente sull’attività
svolta.
E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione
dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 13
COMPOSIZIONE
La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, da
n. 4 (quattro) Assessori tra cui il Vice-Sindaco.
Il Vice-Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche
al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale.
Oltre all’ipotesi prevista dall’Art. 25, comma 4°,
della Legge 25 marzo 1993, N. 81, non possono essere membri
della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i figli
e gli affini di primo grado, legati fra loro dai suddetti rapporti
di coniugio, parentela o affinità.
Art. 14
VERIFICA DELLE CONDIZIONI
La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi
altro oggetto, esamina la condizione del Vice-Sindaco e degli
Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e
compatibilità di cui al precedente art. 13.
Art. 14.1
REVOCA DEGLI ASSESSORI
L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori
deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto
fiduciario.
Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta
successiva unitamente al nominativo del nuovo Assessore o dei
nuovi Assessori.
Art. 15
FUNZIONAMENTO
La Giunta e' convocata dal Sindaco che la presiede.
Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può essere
fatta telefonicamente o oralmente e la seduta può tenersi
anche nella stessa giornata di convocazione.
La Giunta e' da ritenersi regolarmente convocata quando sia
presente la maggioranza dei suoi componenti. L'ordine del giorno
della riunione di Giunta e' redatto, su indicazione del Sindaco,
dal Segretario o funzionario da lui delegato e contiene comunque
l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate
in segreteria.
La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti
superiore alla meta' di quelli assegnati, compreso il Sindaco.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:
- Il Sindaco;
- Gli Assessori;
- Il Segretario Generale;
- Il Direttore Generale;
- I responsabili dei servizi tramite il Segretario Generale
e previo visto di condivisione dell'Assessore competente.
La capacità propositiva del Segretario e' limitata all'organizzazione
e funzionamento della gestione amministrativa.
La capacità propositiva dei responsabili dei servizi
e' limitata alle materie ed attività affidate in via
esclusiva alla loro responsabilità gestionale.
Il Segretario prende parte all'attività della Giunta
con funzioni consultive, referenti, di collaborazione e di assistenza
giuridico-amministrativa comprendenti qualsiasi attività
idonea al fine di garantire il rispetto dei criteri di economicità
ed efficacia in attuazione del principio del buon andamento
della pubblica amministrazione. Tali funzioni potranno essere
esercitate non solo a richiesta del Sindaco e degli Assessori,
ma anche su iniziativa del Segretario ed esternate con qualsiasi
forma.
Le sedute non sono pubbliche.
I responsabili dei servizi su disposizione del Sindaco, possono
assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire, su richiesta,
elementi valutativi.
Il verbale dell'adunanza e' redatto dal Segretario che lo sottoscrive
insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.
Art. 16
NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI INTERNE ALL'ENTE
Quando la norma preveda che nelle commissioni interne all'Ente
(commissione edilizia, del commercio, di assistenza, ecc.) vi
siano membri aventi la qualifica di consiglieri, la Giunta,
prima di procedere alla costituzione della commissione richiede
al Consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto
dalla norma. La designazione avviene nel rispetto dei diritti
delle minoranze.
Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni, provvede
il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.
Art. 17
DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA
La Giunta, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti
a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.
Le predette deliberazioni decadono:
- se non trasmesse al comitato regionale di controllo entro
cinque giorni dall'adozione;
se non inserite per ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio
entro sessanta giorni da quello di adozione.
II - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
- III - IL SINDACO
18 - 19 - 20 - 21 - 21.1 - 21.2 - 21.3 - 21.4 - 21.5
Art.18
IL SINDACO ORGANO COMUNALE
IL SINDACO:
1) è l’organo responsabile dell’Amministrazione
del Comune di cui ha la rappresentanza;
2) convoca e presiede il Consiglio Comunale curando la notifica
tempestiva degli inviti;
3) nomina e revoca il Vice-Sindaco e gli Assessori;
4) convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del
giorno;
5) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti,
aziende ed istituzioni;
6) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della
commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali
la competenza è espressamente attribuita al Consiglio
da leggi intervenute dopo il 8 giugno 1990, data di entrata
in vigore della legge 142;
7) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione
delle leggi e dei regolamenti;
8) stipula gli accordi di programma; coordina e riorganizza,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione,
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti;
9) rappresenta in giudizio il Comune;
10) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione
esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità
direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri
stabiliti dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142,
da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
11) (depennato)
12) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all’esecuzione
degli atti;
13) impartisce al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario
Comunale le direttive generali per l’azione amministrativa
e per la gestione, indicando le priorità nonché
i criteri generali per la fissazione dell’orario di servizio
e di apertura al pubblico delle attività comunali;
14) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni
aventi contenuto discrezionale, che non siano di competenza
dei Responsabili degli Uffici e/o dei Servizi ai sensi dell’Art.
51, comma 3°, della Legge 8 giugno 1990, N. 142 e successive
modifiche ed integrazioni;
15) vigila e sovrintende sul servizio di polizia municipale.
Art.19
ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI
DI COMPETENZA STATALE
Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attivita'
indicate nel 1° comma dell'art. 38 della legge fondamentale
alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito
della rispettiva responsabilita'.
Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici
competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia
di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine
di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumita'
dei cittadini.
Se l'ordinanza adottata e' rivolta a persone determinate e queste
non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco provvede d'ufficio,
a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui
fossero incorsi.
Art.20
RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO
NEGLI ATTI SINDACALI
Gli atti del Sindaco non aventi natura squisitamente politica,
le ordinanze di qualsiasi tipo, l'atto di emanazione dei regolamenti,
sono controfirmati, nell'originale da depositare agli atti del
Comune, dal Segretario per l'assunzione della responsabilita'
in ordine alla legittimita' dell'atto.
Il Segretario controfirma gli atti generali e l'emanazione dei
regolamenti.
Art.21
DELEGHE DEL SINDACO
Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può
delegare al Vice-Sindaco ed ai singoli Assessori l’esercizio
delle funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nell’art.
18 ai nn. 7, 8, 9, 10, 15 e 16.
L’atto di delega scritto indica l’oggetto riferendosi
ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e
contiene l’esplicita indicazione che la gestione e la
responsabilità dei risultati rimangono attribuite al
responsabile.
L’atto di delega e della sua revoca è comunicato
ai capigruppo e al Prefetto.
Art. 21.1
VICE - SINDACO
Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco
temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio
della funzione ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Quando il Vice-Sindaco è temporaneamente assente o impedito,
alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più
anziano di età reperibile.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal
Vice-Sindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.
Art. 21.2
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE
Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri
Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 21.3
DIMISIONI DEL SINDACO
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio
che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili
e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco
ed agli altri effetti di cui al 1° comma dell’art.
37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 21.4
MOZIONE DI SFIDUCIA
La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati,
è presentata al Segretario Generale del Comune.
Il Consiglio è convocato per la sua discussione per
una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.
La mozione è approvata quando riceve l’assenso
della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso
per appello nominale.
Art. 21.5
EFFETTI DELL’APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA
Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello
in cui è stata votata la sfiducia.
Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio
e la nomina del Commissario.
L’atto di accoglimento della mozione di sfiducia è
rimesso al Comitato di Controllo entro cinque giorni feriali
successivi alla data di assunzione.
- II - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
- IV - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
22 - 23 - 24 - 25
Art. 22
MODALITA' PARTICOLARI
a) L’elezione del Sindaco e la nomina dei componenti
della Giunta avviene nel rispetto delle norme contenute nell’art.
34 della legge fondamentale;
Art. 23
VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'ASSESSORE
NON CONSIGLIERE
* ........ omissis ........
Art. 24
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia costruttiva approvata con le modalità,
le condizioni e gli effetti di cui all'art. 37 della legge fondamentale
e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di inosservanza da parte del Sindaco o di chi legalmente
lo sostituisce dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale
al fine di discutere, con priorità su qualsiasi argomento
già all'ordine del giorno, la mozione di sfiducia non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione,
il Segretario comunale riferisce al Prefetto il quale attiva
i poteri sostitutivi previsti dal 4^ comma dell'art. 36 della
legge fondamentale.
Il Sindaco e i componenti della Giunta oggetto della mozione
di sfiducia possono essere riproposti.
Art. 25
CESSAZIONE DEL SINGOLO ASSESSORE
(depennato)
- II - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
- V - DELLE ADUNANZE
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33
Art. 26
CONTRASTO DI INTERESSI
Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli
organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non
devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi
su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino
al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto
nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione dell'argomento.
L'allontanamento, se non spontaneo, può essere disposto
dal presidente del consesso e la questione non può essere
trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano
nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel
numero dei votanti.
Art. 27
DELLA DISERZIONE
Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi
o di giudizio, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non
può aver luogo per mancanza del numero legale o questo
venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, dopo aver
disposto l’appello nominale dei componenti, dichiara la
diserzione della seduta.
Art. 28
SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE
La seduta di seconda convocazione e' soltanto quella che succede,
al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta
o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti.
Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi
argomenti che non siano già all'ordine del giorno della
seduta dichiarata deserta o disciolta.
Art. 29
SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO
Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della
adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme contenute
nell'art. 279 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, o sia assente o impedito,
e' sostituito da chi ne ha la funzione.
Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non puo' aver
luogo.
Art. 30
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Chi presiede l'adunanza di organo collegiale e' investito del
potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della
legge e dello statuto, la regolarita' e la liberta' delle discussioni
e delle decisioni.
Ha facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo
risultare a verbale con la relativa motivazione.
Puo', nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni
avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque
sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
Art. 31
DELLE VOTAZIONI
I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano.
Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.
Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge
o da 1/5 dei consiglieri assegnati.
Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza
dei voti espressi validamente.
Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione
del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti
di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa
e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero
dei voti, a scalare.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutino
segreto, salvo diversa disposizione di legge o di questo statuto.
Art. 32
DEI REGOLAMENTI
Nel rispetto della legge e del presente statuto il Consiglio
adotta i regolamenti di cui all'art. 5 della legge fondamentale
nonche' quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.
I regolamenti sono votati nel loro complesso e possono essere
votati per singolo articolo qualora venga richiesto da 1/5 dei
consiglieri assegnati.
I regolamenti edilizi, di igiene, polizia urbana, polizia rurale
e le loro variazioni, sono sottoposti alla discussione del consiglio
soltanto dopo che lo schema proposto sia stato depositato per
15 giorni presso gli uffici del settore pertinente, con facolta'
per chiunque residente di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali,
fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte.
Il deposito deve essere opportunamente pubblicizzato in anticipo.
Copia del materiale pervenuto e' depositato agli atti del consiglio.
I regolamenti sono soggetti, salvo specifiche diverse disposizioni
di legge, a pubblicazione mediante affissione all’Albo
Pretorio nella sede comunale per quindici giorni consecutivi,
unitamente alla deliberazione di approvazione della quale formano
parte integrante e sostanziale. Essi diventano esecutivi contestualmente
all’esecutività della deliberazione di approvazione
della quale formano parte integrante e sostanziale.
Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti
consegnando copie al prezzo di puro costo.
Art. 33
ALBO PRETORIO
Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi
atti ufficiali. Esso e' collocato nella sede comunale.
- II - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
- VI - DELLE DELIBERAZIONI
34 - 35 - 36 - 37
Art. 34
PARERI OBBLIGATORI
Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta, che non
sia mero atto di indirizzo, deve riportare l’acquisizione
del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. Solo qualora il
parere di regolarità tecnica o contabile sia negativo
esso deve essere riprodotto integralmente nel testo.
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene
di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.
Art. 35
SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI
Sono tenuti all'espressione del parere di regolarita' tecnica
i responsabili dei servizi nelle cui competenze e' compresa,
totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della
proposta.
Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere
di regolarita' contabile il quale deriva da valutazioni:
- di capienza della disponibilita' del capitolo specifico in
ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza,
con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri
contabili;
- della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto
nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
- di conformita' alle norme fiscali;
- di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale
di contabilita'.
Art. 36
RESPONSABILI DEI SERVIZI
Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di
regolarità tecnica e contabile il responsabile del servizio
è individuato nel soggetto nominato dal Sindaco, appunto,
responsabile dello stesso ai sensi dell’Art. 36, comma
5-ter, della legge fondamentale, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dall’Art. 51 della stessa legge,
nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi.
Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio
il parere e' espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione
alle sue competenze.
Art. 37
CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI
* ........ omissis ........
III
NORME DI PARTECIPAZIONE
- I - PARTECIPAZIONE POPOLARE
38 - 39 - 40 - 41
Art. 38
VALORIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove
organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione
locale anche su base di quartiere garantendo liberta', autonomia
ed eguaglianza di trattamento.
I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono
disciplinati dal regolamento del decentramento e della partecipazione
che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:
a) limitare la partecipazione alle forme associative costituite
con statuto ispirato ai principi democratici e depositato
in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti,
in apposito albo comunale;
b) precisare che il fine della partecipazione e' la gestione
degli affari pubblici della collettivita' senza finalita'
corporative o utilitaristiche personali;
c) costituire organismi a livello comunale e per settore
di pubblici interessi generali, aventi finalita' consultive
per gli amministratori ed i funzionari del settore, composte
dai rappresentanti legali delle associazioni annesse alla
partecipazione ed aventi finalita' proprie rientranti nel
settore. Le eventuali risorse finanziarie per il funzionamento
delle libere associazioni verranno regolamentate ai sensi
dell'art.12 legge 7.8.1990, n.241.
Art. 39
CONSULTAZIONI POPOLARI
Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza
in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori,
delle associazioni della cooperazione, degli industriali
e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche
su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza
locale, anche mediante sondaggi di opinione.
La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del
Piano Regolatore Generale, dei Piani commerciali e dei Piani
del traffico e loro varianti.
Il regolamento del decentramento e della partecipazione
disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione
che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni
elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 40
REFERENDUM
L'istituto del referendum viene adottato quale strumento
consultivo formale della intera popolazione degli elettori
del Consiglio Comunale, su questioni
interessanti la generalita' della collettivita' cittadina,
aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze
operative.
L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di
esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono
costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) tributi comunali
b) tariffe dei servizi pubblici
c) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi
precedenti all'indizione della consultazione.
Il referendum consultivo e' indetto dal Sindaco, su decisione
consiliare la quale puo' essere promossa anche dalla richiesta
di un numero di cittadini elettori non inferiore al 10%
degli iscritti alle liste elettorali.
I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una
volta l'anno, in uno o piu' giorni consecutivi della stagione
primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni
di voto.
Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può
essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora
effettuati.
* ........ omissis ........
Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere
chiaro ed univoco, e' da ritenere positivamente accolto
quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa
siano superiori al totale risultante dai voti validi attributi
alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.
Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione
del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 41
OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del
referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio ed alla Giunta,
a seconda delle competenze, i risultati del referendum per
discutere e deliberare in merito all'argomento proposto
dal referendum stesso.
IV
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
- I - IL SEGRETARIO COMUNALE
47 - 48 - 49 - 50 - 51
Art. 47
POSIZIONE
Il Segretario, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Sindaco, e' titolare della funzione di
alta direzione della struttura operativa della quale costituisce
momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo
attraverso il Sindaco.
L'alta direzione si realizza a mezzo della sovrintendenza
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili
dei servizi e del coordinamento della attività degli
stessi al fine di darle coesione, organizzata complementarietà,
efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati
dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e dell'attività
comunale.
Il regolamento di cui all'art. 51 della legge stabilisce
le modalità della predetta attività di coordinamento
contemperando le esigenze d'autonomia e responsabilità
dei dirigenti e dei responsabili dei servizi con quella
primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento
dell'intera struttura.
Art. 48
FUNZIONI
Il Segretario:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune
è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse del Comune;
c) ha la direzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente
Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
Il Segretario riferisce al sindaco su ogni situazione di
irregolarità o disfunzione gestionale della quale
sia venuto a conoscenza.
Art. 49
VICE SEGRETARIO VICARIO
Il Comune ha un vice segretario che svolge,
in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario in
caso di mancanza, assenza o impedimento; normalmente coadiuva
il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Vice segretario, in ogni caso, prende parte, se richiesto,
quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta
e del Consiglio senza capacita' di intervento se non in
posizione vicaria.
Art. 50
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Il regolamento di cui all' art. 51 della
legge fondamentale detta norme per disciplinare, fra l'altro:
1) l'organizzazione delle attivita' comunali in modo quanto
possibile omogeneo e, ove le dimensioni lo consentono, complementari
al fine di conseguire economia e velocita' operativa;
2) l'aggregazione dei servizi produttivi e di quelli a domanda
individuale in strutture operative con l'obbligo di compilare
a fine esercizio il rendiconto economico dell'attivita'
specifica secondo le direttive metodologiche fornite dalla
ragioneria generale;
3) la precisazione che lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi
collettivi nazionali;
4) il rinvio soltanto alle norme di legge per quanto riguarda
la disciplina dell'accesso ai rapporti di pubblico impiego,
alle cause di cessazione dello stesso e alle garanzie del
personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali;
5) il divieto per tutti i dipendenti di esercitare l'industria,
il commercio ed altre attivita' terziarie, ne' alcuna professione
o assumere impieghi alle dipendenze di terzi o accettare
cariche in societa', ed enti * ........ omissis ........
6) l'individuazione della piu' appropriata dotazione della
pianta organica in relazione all'organizzazione e alle esigenze
degli uffici e dei servizi, privilegiando in via di tendenza,
l'allargamento dell'area della professionalita' a competenza
specifica;
7) * ........ omissis ........
8) l'attribuzione ai dirigenti o, in assenza di personale
di qualifica dirigenziale, ai responsabili dei servizi della
direzione degli uffici e dei servizi, della responsabilità
gestionale e dei compiti per l'attuazione degli obiettivi
fissati dagli organi di governo dell'ente pertinenti alle
competenze dell'ufficio o servizio diretto. La funzione
direzionale, a qualsiasi livello svolta, tende al coinvolgimento
ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili,
ricerca snellezza ed efficacia d'azione, assicura efficienza
e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia
nei confronti dei cittadini.
9) (depennato)
10) (depennato)
11) (depennato)
12) la composizione delle commissioni di concorso costituite
da esperti di documentata formazione e, se dipendenti pubblici,
di qualifica pari o superiore a quelle del posto in concorso;
13) la previsione di collaborazione esterna ad alto contenuto
di professionalità per obbiettivi determinati e con
convenzione a termine, soltanto per materie rispetto alle
quali il Comune non disponga di strutture competenti con
lo stesso contenuto di professionalità.
Art. 51
NORMA TRANSITORIA
Il regolamento previsto dall'articolo precedente
deve essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore di questo statuto.
V - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
- I - GESTIONE E CONTABILITA'
52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57
Art. 52
GESTIONE DEI BENI COMUNALI
La gestione dei beni comunali deve essere indirizzata a
criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio
e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni
economiche fra oneri di utilita' pubblica del singolo bene.
Pertanto si assumono, quali criteri di gestione, quelli
di seguito indicati:
- l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei
beni mobili ed immobili e' compito non eludibile dei responsabili
della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti
di bilancio;
- l'attivita' di manutenzione ordinaria, con esclusione
di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili
deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto
di specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale
nonché, in sede consuntiva, della relazione dei revisori
dei conti e di quella della Giunta sul rendiconto annuale.
Art. 53
ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE
L'ordinamento della contabilita' comunale deriva dalla
legge e dal regolamento comunale di contabilita'.
Art. 54
IL BILANCIO PREVENTIVO
Il bilancio preventivo, di competenza e di cassa, e' redatto
per programmi, servizi ed interventi.
Art. 55
DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il
conto consuntivo che evidenzia i risultati della gestione
e del patrimonio.
La relazione illustrativa della Giunta contiene anche l'indicazione
dei costi unitari dei servizi prodotti e l'indice di soddisfazione
dell'utenza ricavato mediante opportune metodologie di consultazione.
Art. 56
CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE
Il controllo economico interno della gestione e' previsto
a partire dall'inizio del secondo esercizio successivo a
quello in cui ha trovato piena applicazione la rilevazione
economico-finanziaria della gestione.
Le modalita' del realizzo del controllo economico interno
della gestione sono fissate dal regolamento di contabilita',
tenendo presente che il fine di tale controllo, da effettuarsi
periodicamente nel corso dell'esercizio, e' quello di riscontrare
la persistenza dell'equilibrio finanziario e l'attualita'
delle previsioni contenute nel bilancio preventivo nonche'
evidenziare lo stato di raggiungimento dei programmi, dei
servizi e degli interventi previsti nel bilancio preventivo
stesso.
Art. 57
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CRITERI ED INDIRIZZI
Il regolamento di contabilità disciplina, in conformita'
alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, tutti gli aspetti
della contabilita' comunale, dei rapporti interni fra i
centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilita'
generale e, in particolare:
1) la formazione tempestiva dei documenti previsionali interni;
2) i termini da rispettare nelle singole fasi di istruttoria,
preparazione, partecipazione, proposizione del bilancio
preventivo e dei prescritti documenti di corredo in modo
da consentire l'approvazione da parte del Consiglio Comunale
nel termine di legge;
3) la rilevazione dell'attivita' gestionale mediante contabilita'
economico-finanziaria con costante riferimento al bilancio
preventivo approvato ed alle sue variazioni;
4) la specificazione dei contenuti e degli effetti dell'attestazione
di copertura finanziaria di cui al 5^ comma dell'art. 55
della legge fondamentale, con particolare riferimento a:
a) la definizione di tale attestazione come elemento essenziale
di validita' di qualsiasi atto decisionale che autorizzi
l'assunzione per l'Ente di obbligazioni passive collegate
direttamente o indirettamente ad oneri finanziari, anche
eventuali;
b) a trasformazione dell'impegno contabile di spesa in impegno
definitivo previa verifica della permanenza della disponibilita'
del capitolo;
c) la verifica che al momento del rilascio dell'attestazione
il ritmo degli accertamenti si mantenga adeguato alle previsioni
delle entrate, secondo la loro natura, con una oscillazione
massima del 10%, purche' non continuativa;
d) l'obbligo del responsabile del servizio finanziario,
una volta superato lo scarto del 10% di cui sopra o divenuto
lo stesso definitivo, anche se in misura inferiore, di produrre
relazione scritta al Sindaco;
e) l'obbligo della Giunta di esaminare tale relazione nelle
sedute successive proponendo d'urgenza la questione al Consiglio
Comunale per l'adozione dei provvedimenti necessari per
ristabilire l'equilibrio turbato;
f) l'obbligo di provvedere in ogni caso alla verifica dell'equilibrio
finanziario del bilancio non oltre il 30 settembre di ogni
anno, assumendo - se del caso - i provvedimenti necessari
a ripristinare il pareggio secondo le prescrizioni date
nell'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986 n. 311 convertito,
con modificazione, in legge 9 agosto 1986 n. 488.
5) la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
in corrispondenza, sulla base di programmi, progetti ed
interventi;
6) i tempi di preparazione del conto consuntivo;
7) snellimento delle procedure contabili di esazione e di
pagamento prevedendo sia per i mandati di pagamento che
per le reversali di incasso la firma soltanto del Responsabile
del Servizio Finanziario.
8) le norme per disciplinare i rapporti del Collegio dei
Revisori con il Sindaco, gli amministratori, il Segretario
ed i funzionari al fine di esaltare il ruolo di ciascuno
nella necessaria destinazione;
9) le norme per la revoca del Revisore per inadempienza;
10) le norme per disciplinare le forme ed i modi nei quali
si esprime la funzione collaborativa del Collegio dei revisori
nei confronti del Consiglio Comunale;
11) le norme che disciplinano la modalita' di referto del
Collegio dei revisori dei Conti in caso riscontrino gravi
irregolarita' nella gestione dell'Ente;
12) la facolta' per i membri del Collegio dei Revisori di
assistere alle riunioni della Giunta ed a quelle del Consiglio
con eccezione di quelle in seduta segreta.
13) La presenza di un revisore e' sempre obbligatoria quanto
gli organi di Governo discutono il bilancio, l'assestamento
dello stesso, i rendiconti degli agenti contabili, il consuntivo.
- V - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
- II - LA RISCOSSIONE DEI FONDI
58
Art. 58
SERVIZIO DI TESORERIA
Il Comune ha il servizio di tesoreria inteso alla:
- riscossione di tutte le entrate comunali versate
dai debitori e dal concessionario del servizio di
riscossione dei tributi;
- pagamento delle spese ordinarie con appositi mandati
nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle
disponibilita' di cassa;
- versamento delle rate di ammortamento dei mutui
coperti da delegazione e dei contributi previdenziali
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n.
702 convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3 nell'osservanza
del sistema di tesoreria unica istituito con legge
20 ottobre 1984 n. 720.
Il rapporto di tesoreria e' regolato dalla normativa
vigente in materia di riscossione delle entrate
patrimoniali dell'Ente.
- VI - ATTIVITA' CONTRATTUALE
ATTIVITA' CONTRATTUALE
59
Art. 59
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
I rapporti giuridico-patrimoniali,
anche se derivanti da concessione, sono disciplinati
da contratti scritti in forma pubblica amministrativa
previa determinazione a contrattare di cui all'art.
56 della legge fondamentale.
Il regolamento per la disciplina dei contratti determina,
fra l'altro:
1) le tipologie dei rapporti per i quali e' consentito
procedere con contratto scritto non in forma pubblica;
2) il limite di valore entro il quale il rapporto
contrattuale può essere concluso mediante corrispondenza;
3) la prescrizione che le cessioni di beni immobili
comunali aventi una consistente entità economico-patrimoniale
debbono di regola essere precedute da asta pubblica
e la indicazione dei casi nei quali, in applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di contratti
dell'Amministrazione dello Stato, sia possibile procedere
alla ricerca del contraente mediante trattativa privata
preceduta comunque da richiesta di un certo numero
di offerte;
4) la precisazione che nel caso di esperimenti di
gara, l'aggiudicazione non costituisce contratto;
5) la competenza del responsabile del procedimento
di spesa ad assumere la determinazione a contrattare
prevista dall'art. 56 della legge per gli acquisti
e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione
e gestione che siano previsti espressamente in atti
fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano
mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni o servizi di competenza
della Giunta, del Segretario e di altri funzionari.
6) (depennato)
7) l'assegnazione ai dirigenti o, in assenza di personale
di qualifica dirigenziale, ai responsabili dei servizi
della presidenza della commissione di gara nonché
la responsabilità sulle procedure di appalto;
8) l'individuazione delle modalità per la costituzione
della commissione di gara;
9) l'attribuzione del rogito dei contratti di cui
all'art. 87 del T.U. della legge comunale e provinciale
approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, al Segretario
Generale o, in caso di suo impedimento, assenza o
inabilità, al vice segretario vicario;
10) l'attribuzione ai dirigenti o, in assenza di personale
di qualifica dirigenziale, ai responsabili dei servizi
della stipula dei contratti di mutuo, di acquisto
ed alienazione di beni immobili non strumentali ai
servizi comunali e di costituzione di diritti reali
di garanzia;
11) la prescrizione della tenuta obbligatoria, anche
a mezzo di sistemi informatici, del registro dei contratti
in essere, formulato in modo che siano agevolmente
individuabili le scadenze delle obbligazioni attive
e passive dell'ente;
12) i collegamenti tempestivi fra l'ufficio gestore
del contratto e l'ufficio di ragioneria in ordine
agli aspetti finanziari e patrimoniali dello stesso;
13) le norme per la disciplina dei lavori e servizi
in economia;
14) le norme per l'istituzione dell'albo dei fornitori
di fiducia;
15) l'osservanza scrupolosa delle norme antimafia;
16) il divieto di cessione dei contratti;
17) il divieto di prevedere nei contratti la tacita
rinnovazione dovendo ogni convenzione avere termine
certo ed incondizionato di scadenza;
la facoltà di accettare cessioni di credito
o procure all'incasso previa adozione di determinazione
del responsabile del servizio per l'accettazione della
cessione o della procura.
- VII - GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI
- I - COLLABORAZIONE FRA ENTI
60 - 61 - 62 - 63
Art. 60
COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI
Il Comune si propone come Ente Locale a valenza
comprensoriale, ricerca e promuove ogni forma di
collaborazione con i Comuni contermini e con la
Provincia, quale mezzo per svolgere nel modo piu'
efficiente quelle funzioni e servizi che per le
loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano
a gestione unitaria con altri enti, realizzando
economia ed assicurando maggiore efficacia di prestazione
ai cittadini.
Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze,
si informa, ai sensi della norma contenuta al 6°
comma dell'art. 15 della legge fondamentale, ai
piani territoriali di coordinamento della Provincia
e tiene conto del suo programma pluriennale dandone
atto nella delibera di approvazione della programmazione
comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.
Art. 61
FORME DI COLLABORAZIONE
Sono utilizzate, a seconda delle necessita' e convenienza
in relazione al bisogno pubblico da soddisfare,
le forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge
fondamentale con l'osservanza per le convenzioni,
anche delle disposizioni contenute nell'art. 11,
commi 2° e 5° della legge 7 agosto 1990
n. 241, come indicato dall'art. 15 di questa stessa
legge.
Art. 62
CONSORZI
Viene confermata l'opportunita' di perseguire la
forma consortile per tutti i servizi essenziali
di istituto.
Art. 63
CONFERENZA DEI SERVIZI
La promozione della conferenza fra i rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione
di accordi di programma secondo le modalita' e procedure
di cui all'art. 27 della legge fondamentale, costituiscono
un modo ordinario per il nostro Comune di affrontare
la definizione e l'attuazione di
opere, di interventi e di programmi di proprio interesse
che richiedano, tuttavia per la loro realizzazione,
l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.
Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la
conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate, sia stata l'opera considerata in atti
fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza
nella formazione dell'attivita' propositiva della
Giunta.
L'accordo non puo' essere sottoscritto dal Sindaco
se non previa deliberazione della Giunta Municipale
qualora l'opera o l'attivita' siano state previste
in atti fondamentali del Consiglio. Comunque, quando
l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici,
il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza
al Consiglio Comunale affinche' autorizzi il Sindaco
alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata
urgenza il Sindaco potra' procedere di iniziativa
salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art.
27 della legge fondamentale.
VII - GESTIONE
DEI BISOGNI PUBBLICI
- II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI
64 - 65
Art. 64
QUALIFICAZIONE E CARATTERISTICHE
I servizi pubblici locali sono quelli che hanno
per oggetto produzione di beni e attivita' rivolte
a realizzare fini sociali della collettivita' comunale
ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La loro gestione e' caratterizzata da efficienza,
trasparenza delle decisioni, bonta' e puntualita'
di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.
Art. 65
LINEA DI GESTIONE
Nell'ambito delle alternative di gestione elencate
nel 3° comma dell'art. 22 della legge fondamentale,
il Comune promuove e ricerca la collaborazione dei
privati quando questa consenta di perseguire realizzazioni
e gestione di servizi le cui dimensioni economiche
e/o le particolarita' tecniche non consigliano la
gestione in economia o a mezzo istituzione o azienda.
- VIII - DISPOSIZIONI
FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
66 - 67 - 68
Art. 66
MODIFICA DELLO STATUTO
(depennato)
Nessuna modifica statutaria puo' essere approvata
nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio
Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento
del nuovo Consiglio.
Hanno iniziativa di proposta presso il consiglio
comunale per le modifiche statutarie totali e parziali,
il Sindaco, la Giunta, 1/5 dei consiglieri assegnati.
L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo
dello statuto, che deve essere adottata dal consiglio
Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma
3° della legge fondamentale, comporta la riproduzione
integrale dell'intero testo statutario aggiornato,
cosi' da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata
e facile percezione del testo vigente, ancorche'
correlato da opportune annotazioni con quello originario.
Art. 67
REGOLAMENTI VIGENTI
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono
essere adeguate alle norme statutarie entro un anno
dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto
non preveda termini piu' brevi.
I regolamenti restano in vigore sino a scadenza
del termine previsto per il loro adempimento a questo
statuto.
Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano
stati adeguati , cessano di aver vigore le norme
divenute incompatibili.
Art. 68
PUBBLICITA' DELLO STATUTO ED ENTRATA IN VIGORE
Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo
le modalita' contenute nel 4° comma dell'art.
4 della Legge, deve essere divulgato nell'ambito
della cittadinanza con ogni possibile mezzo.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all’Albo Pretorio del
Comune.