
www.cittadellolio.it
Denominazione:
LARINO
CITTA' DELL' OLIO
Indirizzo: Piazza Duomo, 44
Telefono: 0874/828215 Fax: 0874/825993
Email: comunelarino@tiscalinet.it
 |
L'Associazione delle città dell'Olio è
stata costituita a Larino il 17 Dicembre 1994. A quattro anni
di distanza dalla sua costituzione, l'associazione conta oggi
oltre 130 soci, principalmente Comuni, che rappresentano tutte
le regioni olivicole italiane (ad eccezione, per ora, della Basilicata,
che pure ha una qualificata olivicoltura). Da Imperia a Castelvetrano,
da Cavaion Veronese ad Alghero, da Monte San Vito a San Mauro
Cilento, da Massa Lubrense a Andria, da San Vito Chietino a Montespertoli,
l' Associazione va tessendo dialoghi e rapporti, scambi di esperienze,
incontri, per affermare quanto scritto nel suo Statuto ed ancor
più nella sua Carta dei Fondamenti, dove l'ulivo e l'olio
stanno a significare: ambiente, paesaggio, storia, cultura, tradizioni,
rapporti sociali ed economici, qualità della vita, salute,
benessere, sviluppo dell'agricoltura, fondamentalmente delle aree
interne del nostro paese, immagine di qualità non solo
del prodotto olio, ma anche di un territorio, di un centro storico,
di un castello o di una minuta chiesetta.
L'affermazione in cosi poco tempo dell'Associazione sta nella
capacità di rappresentare e interpretare mediante iniziative
di successo questo ricco patrimonio, soprattutto un patrimonio
di storia e cultura, e sta anche nell'adesione convinta di sindaci
e degli altri amministratori di enti pubblici. I risultati sono
una serie di sorprendenti iniziative, quali:
-Andar per Frantoi e Mercatini;
-Attività promozionali in molti stati esteri, quali il
Giappone, Cina, e Australia;
-Settimana dell'olio di Siena;
-Federazione Internazionale delle città dell'Olio del Mediterraneo;
-Formazione degli assaggiatori;
-Rilancio della fiera antichissima di Andria;
-Rilancio dell'antica tradizione molisana "La tavola di San
Giuseppe";
-Partecipazione all 'Expò di Imperia, alla Biteg di Ferrara,
ed altri;
-Il Prim'Olio;
ed altre interessanti iniziative.
Si elencano, di seguito, i fondamenti delle città dell'olio:
1) La città dell'olio esprime l'origine dell'olio e come
tale la qualità.
2) È il luogo dell'ospitalità con consolidate tradizioni
legate alla memoria storica del proprio territorio.
3) Tutela e promuove l'ambiente ed il paesaggio olivicolo.
4) Diffonde la storia e la cultura espresse dall'olivo e dall'olio.
5) Attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento
della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine
e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire
il consumatore.
6) Incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una
valorizzazione delle varietà locali ed i caratteri degli
olii.
7) Elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni
aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta
vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio.
8) Programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio
in stretto rapporto alle dinamiche del mercato.
9) Promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi
alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare
attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con
la buona salute.
10) Partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione
del consumatore ad una corretta alimentazione.
Un'altra significativa iniziativa portata avanti dall'Associazione
Nazionale Città dell'Olio, è quella di sostenere
la promozione dell'olio novello (o Primo Olio che dir si voglia).
Infatti il 24 ottobre 1998, sempre presso il magnifico Palazzo
Ducale di Larino, si è tenuto un Convegno Nazionale dal
titolo: "OLIO NOVELLO -BIOLOGICO". Il Presidente Carlo
Antonini di Trevi (PG) ha colto l'occasione per annunciare un
programma triennale di promozione (1999-2001), con appuntamenti
in Italia e all'estero, che culminerà nella realizzazione
di una vera e propria borsa dell'olio novello. L'operazione ha
finalità divulgative e più orientata alla valorizzazione
della tipicità degli oli dei piccoli e medi produttori
delle nostre regioni. Secondo Antonio Ventresca, presidente dell'Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, con questa iniziativa
a carattere nazionale, viene affrontato un particolare aspetto
della qualità: quello determinato dalla possibilità
che l'olivicoltura molisana ha, insieme a poche altre regioni,
di arrivare sul mercato con anticipo di fronte ad altre zone.
Se il "Primo Olio" è il ricavato di un particolare
territorio, l'olio biologico è il frutto di una scelta
dell'uomo che mette in atto una pratica culturale, che privilegia
la natura rispetto ai prodotti chimici. L 'olio novello può,
dunque, diventare l'araldo di una realtà fortemente dinamica
e orientata alla valorizzazione di una piccola produzione (56
mila quintali di media annuale), ma che ha recentemente avuto
il riconoscimento della Doc e che vede la Regione Molise impegnata
in un Piano Operativo da otto miliardi di lire, che dovranno essere
il volano per il reimpianto degli oliveti, la razionalizzazione
di quelli esistenti, l'acquisto di attrezzatura per la potatura
e raccolta delle olive, l'ammodernamento e la ristrutturazione
degli oleifici cooperativi.
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Denominazione:
PATTO
TERRITORIALE DEL BASSO MOLISE FORTORE
Indirizzo: Piazza Duomo, 44
Telefono: O874/824627
Fax: 0874/833755
Email: gallarino@tiscalinet.it
Patto Territoriale "Basso Molise Fortore"
statuto della società approvato
dal Comitato Ristretto nella seduta del 18 dicembre 2000
e dall'Assemblea Generale nella seduta del 20 dicembre 2000.
Statuto della società consortile
a responsabilità limitata:
"Innova: società di sviluppo Basso Molise Fortore"
|
ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2472 e
seguenti C.C., dell'art. 17 della legge 240/1981 e dell'art. 27
della legge 317/1991 una società consortile a responsabilità
limitata senza scopo di lucro con la denominazione "Innova:
società di sviluppo Basso Molise Fortore", che di
seguito verrà indicata semplicemente con la parola "società".
ARTICOLO 2. SEDE
La società ha sede in Larino (CB) alla piazza Duomo numero
44 e potrà istituire con provvedimento dell'organo amministrativo
filiali, succursali, uffici e rappresentanze altrove, sia in Italia
che all'estero.
ARTICOLO 3. DURATA
La durata della società è stabilita dalla data della
sua legale costituzione e sino al 31 dicembre 2050 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
ARTICOLO 4. DOMICILIO DEI SOCI
Il domicilio dei soci, per quel che concerne il rapporto con la
società, è quello risultante dal libro dei soci.
ARTICOLO 5. OGGETTO
La società ha per oggetto la promozione di attività
dirette allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale con
particolare riferimento all'area del "Patto Territoriale
del Basso Molise Fortore". A tal fine la società svolgerà
attività di gestione amministrativa, ovvero attuazione,
sorveglianza e conduzione amministrativa di programmi assegnati
da enti superiori in qualità di soggetto intermediario,
diffusione e promozione delle iniziative del Piano di Azione del
Patto Territoriale del Basso Molise Fortore, approvate dalla Assemblea
del Partenariato in data 26 settembre 2000, e secondo le linee
guida dell'Unione Europea in materia di occupazione e sviluppo
regionale con particolare riferimento all'art. 2 – paragrafo
2 – art. 4 – paragrafo 2 – del Reg. (CE) n.
1784/99 e all'art. 2 – paragrafo 1, lettera "c"
– l'art. 8 – paragrafo 1 – del Reg. (CE) 1783/99
e nel rispetto dei principi e delle linee d'azione del PSM –
Piano di Sviluppo per il Mezzogiorno, nonché di ogni attività
diretta allo sviluppo produttivo e occupazionale del territorio
dei Comuni, nel presente articolo elencati, del Basso Molise Fortore
nonché della fascia costiera, lacuale e fluviale. La società
rappresenterà unitariamente gli interessi di tutti i soggetti
pubblici e privati sottoscrittori del "Patto Territoriale
del Basso Molise Fortore" ed eventualmente, dei soggetti
pubblici e privati sottoscrittori ed aderenti ad un PIT –
Programma Integrato Territoriale – che la società
medesima dovesse coordinare e gestire nell'ambito dell'attuazione
del POR – Programma Operativo Regionale del Molise 2000/2006
– in riferimento ai territori, alla fascia costiera, lacuale
e fluviale, del Basso Molise e Basso Fortore, ovvero ai Comuni
di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Civitacampomarano,
Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone,
Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata,
Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli
Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa
Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Ururi ed eventualmente agli
altri Comuni limitrofi e contigui che aderiranno al Piano di Azione
del Patto Territoriale "Basso Molise Fortore".
La società, quindi, nell'ambito delle sue attività
di gestione di programmi svolgerà compiti di soggetto intermediario
e di attuazione di tutte le procedure previste nel rispetto delle
normative regionali, nazionali e comunitarie relative ai programmi
medesimi ad essa assegnati.
Essa, inoltre, promuoverà le azioni di sviluppo locale
attraverso lo strumento della concertazione coinvolgendo prevalentemente
soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati,
e potrà inoltre compiere ogni altra attività finalizzata
allo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati
al Patto. A tal fine potrà attivare tutte le risorse disponibili
a favore di una strategia complessiva di medio e lungo periodo,
come individuata nel Piano di Azione. La società potrà
realizzare gli obiettivi e le strategie indicati nel Piano di
Azione. Per tali finalità la Società, in stretto
coordinamento con i promotori del Patto, si strutturerà
come sede permanente della concertazione tra gli attori dello
sviluppo locale.
La società perseguirà:
- il rafforzamento e l'allargamento della base "produttiva"
e più in generale imprenditoriale dell'area di riferimento
quale condizione irrinunciabile per il riassorbimento della disoccupazione
e la creazione di nuove occasioni di impiego;
- la creazione di più favorevoli condizioni di contesto
per l'espletamento delle attività economiche;
- l'investimento sul capitale umano dell'area;
- l'incremento della qualità di vita delle Comunità
locali interessate.
Gli obiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso azioni
finalizzate alla creazione di un sistema diffuso di piccole e
medie imprese e servizi alle persone e alle famiglie attraverso
le seguenti attività:
1. offerta di servizi reali, finanziari e formativi alle piccole
e medie imprese, ivi comprese quelle operanti nel settore delle
attività non lucrative, tali da permettere la riduzione
dei divari strutturali ed organizzativi esistenti;
2. valorizzazione e razionalizzazione delle risorse locali, con
particolare riferimento ai settori vocazionali dell'Area del Patto
del Basso Molise Fortore;
3. promozione di iniziative produttive nei settori di potenziale
sviluppo occupazionale;
4. collaborazioni per realizzare e promuovere lo sviluppo economico
sia con gli Enti locali interessati e/o con Enti e Istituzioni
nazionali, sia con le organizzazioni socio-economiche esistenti
sul territorio, anche quale soggetto promotore di società
miste;
5. promozione e coordinamento di attività di studio ed
erogazione di servizi per migliorare e diffondere la qualità
di vita delle persone, delle famiglie e per incrementare l'efficienza
della pubblica Amministrazione.
La società fornirà ad imprese ed enti assistenza
per l'individuazione e l'utilizzazione di finanziamenti e contributi
a valere su norme nazionali, regionali e comunitarie, nonché
assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti
e nelle prime fasi di avviamento.
La società potrà, per il raggiungimento dell'oggetto
sociale, stipulare apposite convenzioni a livelli nazionale, regionale
e comunitario, per la gestione di sovvenzioni globali o strumenti
destinati a cofinanziare iniziative economiche, svolgendo attività
di formazione e pubblicità, di istruttoria, di valutazione
e selezione dei progetti presentati, di gestione amministrativa,
monitoraggio e controllo dell'impiego delle risorse assegnate
ed ogni altro adempimento inerente e/o connesso previsto dalle
convenzioni.
Per il conseguimento degli scopi sociali, la società potrà
compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare e mobiliare,
stipulare contratti e convenzioni con consorzi di imprese, associazioni
enti pubblici e privati e soggetti terzi in genere, italiani e
stranieri. Potrà, altresì, acquisire quote di partecipazione
in altre società, organismi ed enti economici, nel caso
che tale partecipazione venga ritenuta utile od opportuna per
il conseguimento dell'oggetto.
La società non ha fini di lucro. Non possono essere distribuiti
utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci,
neppure in caso di scioglimento della società.
ARTICOLO 6. SOCI
Possono partecipare alla società: gli enti pubblici, gli
enti di diritto pubblico, la finanziaria regionale ed enti regionali,
l'università, gli istituti e le aziende di credito, le
associazioni del volontariato, le organizzazioni sindacali di
categoria e dei lavoratori, le associazioni tra imprenditori,
gli organismi della cooperazione nonché gli altri soggetti
pubblici di interesse collettivo.
La eventuale partecipazione delle università avverrà
ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 91
bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e secondo il disposto dell'art.
27 della legge 317/1991 e successive modifiche legate all'autonomia
universitaria.
La cessione delle quote di cui al successivo articolo undicesimo
non potrà essere fatta a soggetti con procedure di fallimento
in corso o i cui titolari siano inabilitati od interdetti.
ARTICOLO 7. OBBLIGHI DEI SOCI
Ogni socio ha l'obbligo di versare all'atto della sottoscrizione
i tre decimi delle quote sottoscritte presso l'istituto di credito
all'uopo indicato; il versamento della parte residua avverrà
secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio dovrà infine osservare il presente statuto e
le deliberazioni degli organi della società ed adempiere
alle formalità da esse derivanti.
ARTICOLO 8. CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di euro 258.228,449 (pari a lire
cinquecentomilioni) ripartito in quote non inferiori ad euro 258,228
(pari a lire cinquecentomila). Almeno il 67% del capitale sociale
deve appartenere ad enti pubblici e tale condizione deve sussistere
per tutta la durata della società.
Nessun socio può detenere più del 10% del capitale
sociale. Nel caso di comproprietà di quote i diritti relativi
alle medesime dovranno essere esercitati da un rappresentante
comune.
Ogni quota dà diritto, in sede di Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, ad un voto per ogni multiplo di euro 258,228 (pari
a lire cinquecentomila) ai sensi del disposto del Codice Civile.
All'atto della costituzione i soci pubblici potranno detenere
una quota di capitale sociale superiore al 10%. In tal caso gli
stessi dovranno cedere le quote in eccesso agli enti pubblici
(indicati nel precedente articolo 5) che se vorranno potranno
esercitare il diritto d'acquisto. Le modalità della cessione
delle quote in eccesso ed i termini dell'alienazione saranno,
comunque, indicate dal Consiglio di Amministrazione della società.
Le quote cedute, comunque, non potranno superare il valore della
quota nominale di euro 258,228 (pari a lire cinquecentomila) stabilita
all'atto della costituzione della società. La richiesta
di acquisto dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio
di Amministrazione.
ARTICOLO 9. LIBERALITA'
Alla società possono dare il loro sostegno con liberalità,
senza che peraltro ciò dia diritto a partecipazioni, istituti
di credito, organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici
e privati che condividono gli scopi della società medesima.
ARTICOLO 10. PRELAZIONE
Qualora un socio intenda vendere, in tutto o in parte le proprie
quote, dovrà darne comunicazione scritta a ciascuno dei
soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando
le modalità ed i termini dell'alienazione.
I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione, devono
dichiarare di voler acquisire le quote mediate lettera raccomandata
a.r. entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di vendita; la dichiarazione è inviata, per
conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ove il diritto di prelazione è esercitato da più
soci le quote in vendita saranno dagli stessi acquistate in proporzione
all'entità della loro partecipazione.
Le variazioni della compagine sociale non devono in alcun modo
determinare una partecipazione al capitale sociale da parte di
soggetti pubblici inferiore al 67%.
ARTICOLO 11. AUMENTO DEL CAPITALE E INGRESSO
NUOVI SOCI
Qualora si deliberassero aumenti di capitale le quote di nuova
emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione al
numero delle quote già possedute. Al fine di consentire
l'esercizio del diritto di opzione, l'offerta di opzione sarà
comunicata dal Consiglio di Amministrazione ai soci e questi entro
30 giorni dovranno comunicare l'eventuale interesse. Le quote
di nuova emissione non opzionate saranno offerte a nuovi soci,
fermo restando il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo
8.
ARTICOLO 12. ORGANI DELLA SOCIETA'
Sono organi della società:
- l'Assemblea dei soci;
- la Cabina di Regia del Partenariato;
- il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- il Collegio Sindacale.
ARTICOLO 13. ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Ad essa
possono partecipare i soci in regola con gli obblighi di versamento
sulle quote che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque
giorni prima di quello fissato dall'Assemblea.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata
con le formalità di legge, presso la sede sociale, o altrove,
secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.
La convocazione non è necessaria quando è rappresentato
l'intero capitale sociale e sono presenti l'organo amministrativo
e quello sindacale.
Le deliberazioni, ove conformi alla legge ad al presente statuto,
obbligano tutti i soci anche quando non sono intervenuti o dissenzienti.
Sono riservate all'esclusiva competenza ordinaria, oltre le materie
previste per legge o per statuto, quelle che venissero sottoposte
dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 14. ASSEMBLEA ORDINARIA – DELIBERAZIONI
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno
i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
e delibera secondo l'art. 2369 del codice civile.
ARTICOLO 15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA –
DELIBERAZIONI
L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi
del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea delibera
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale.
ARTICOLO 16. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente o, in assenza
di entrambi, dal Consigliere anziano.
Il Presidente dell'Assemblea ha competenza:
a) per verificare la legittimità della presenza e la regolarità
delle deleghe, nonché, in genere, per accettare il diritto
dei soci a partecipare all'Assemblea, ad intervenire nella discussione
e ad esprimere il voto;
b) per stabilire se sussiste il numero legale e se l'Assemblea
è regolarmente costituita;
c) per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento
dei lavori assembleari;
d) per proclamare l'esito delle votazioni e per riassumere a verbale
le dichiarazioni eventualmente richieste dai soci.
Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il
Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o
altre forme di votazione. Per le nomine delle cariche sociali,
si provvede con elezione a scrutinio segreto.
I verbali di adunanza saranno sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario.
Come per legge il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà
essere redatto da un Notaio.
ARTICOLO 17. CABINA DI REGIA DEL PARTENARIATO
La Cabina di Regia del Partenariato ha compiti di proposizione
e di concertazione, da esercitarsi fra tutti gli organismi pubblici
e privati sottoscrittori del Patto Territoriale "Basso Molise
Fortore" e del relativo Piano di Azione, su tutti i temi
dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio interessato.
In particolare la Cabina di Regia del Partenariato provvede a:
- proporre analisi e studi per effettuare ricognizioni conoscitive
su singoli temi e/o argomenti attinenti allo sviluppo locale;
- monitorare e fornire indicazioni, all'Assemblea dei soci e al
Consiglio di Amministrazione della Società, in merito all'andamento
attuativo del Piano di Azione e, in tale contesto, potrà
proporre modifiche, adattamenti ed implementazioni;
- fornire propri pareri circa i criteri e le metodologie per l'attuazione
programmatica e finanziaria dei programmi affidati alla diretta
gestione della società da parte delle istituzioni comunitarie,
nazionali e regionali;
- proporre, al Consiglio di Amministrazione della società,
la messa a punto e la realizzazione di progetti di sviluppo locale
a valere sui programmi comunitari, nazionali, regionali e provinciali;
- proporre e promuovere la concezione e lo sviluppo di protocolli
aggiuntivi, accordi istituzionali e intese programmatiche fra
le componenti private e private pubbliche e/o solo pubbliche del
Partenariato al fine di affrontare e risolvere problematiche e
ostacoli inerenti il contesto amministrativo, procedurale e programmatico
del territorio, al fine di agevolare la massima efficacia delle
azioni di sviluppo locale.
La Cabina di Regia è composta permanentemente da un rappresentante
nominato da ogni ente, organismo e/o associazione che hanno aderito
al Patto Territoriale del Basso Molise Fortore e approvato il
relativo Piano di Azione.
La segreteria sarà assicurata dalla struttura tecnica della
società.
Le riunioni della Cabina di Regia vengono presiedute dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società o da suo
delegato.
Nel corso della prima Assemblea utile della Cabina di Regia sarà
discusso ed approvato un Regolamento interno finalizzato ad autodisciplinare
i rapporto fra i sottoscrittori del Patto Territoriale del Basso
Molise Fortore nonché le modalità di funzionamento
della stessa Cabina di Regia.
ARTICOLO 18. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società sarà amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da nove membri, anche non soci, nominati
dall'Assemblea.
Almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione devono rappresentare
la parte privata.
Ai sensi dell'art. 2458 del C.C. i restanti membri devono rappresentare
la parte pubblica. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio nominerà al suo interno il Presidente ed il
Vice Presidente. Il Consiglio nominerà un direttore. Non
potranno in nessun caso formare oggetto di delega oltre che le
attuali attribuzioni di cui agli art. 2423, 2443, 2446 e 2447
del C.C., i poteri relativi alle seguenti materie:
a) approvazione del budget della società, contenente elementi
e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi
e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative
variazioni;
b) stipula dei contratti di mutuo e/o transazioni finanziarie
a medio e lungo termine;
c) assunzioni, acquisto e trasferimento di partecipazioni in altre
società costituite o costituende;
d) nomina dei dirigenti delle società, nonché designazione
di consiglieri e sindaci in società partecipate, affiliate
e/o controllate;
e) acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultranovennale
e locazione finanziaria attiva e passiva ai beni immobili, accensione
di ipoteche su immobili di proprietà della società,
costituzione in pegno di titoli e altri beni sociali.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuto
il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà, sentito il
parere del Collegio Sindacale, la remunerazione da attribuire
agli amministratori investiti di cariche particolari.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì rilasciare
mandati speciali per determinati atti o categorie di atti anche
a persone estranee alla società precisando analiticamente
i poteri dei mandati e, se del caso, conferendo loro la stessa
rappresentanza sociale.
ARTICOLO 19. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –
POTERI DI RAPPRESENTANZA
La rappresentanza legale della società di fronte a terzi
e l'uso della forma sociale spettano al Presidente e, in caso
di sua assenza o di provato impedimento, al Vice Presidente. La
firma di quest'ultimo fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza
o dell'impedimento del Presidente.
Nei limiti della delega, i poteri di rappresentanza e firma spettano
anche agli eventuali direttori. Al Presidente spetta la rappresentanza
attiva e passiva della società in giudizio e di fronte
a tutte le autorità anche amministrative e fiscali, con
facoltà di decidere e promuovere azioni, resistenza, difese
e ricorsi in qualsiasi sede e grado all'uopo avvocati e procuratori,
con il potere di rimettere ad arbitri anche la composizione amichevole
delle eventuali controversie e, in genere, di agire e resistere
a tutela degli interessi sociali avanti ogni magistratura nazionale
e nei paesi esteri.
ARTICOLO 20. SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
o dal Vice Presidente, presso la sede sociale o anche altrove.
La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata spedita
con preavviso di almeno cinque giorni e, in caso di reale urgenza,
anche a mezzo di telegramma e/o fax consegnato almeno due giorni
prima della riunione.
ARTICOLO 21. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli
amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti e votanti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente della riunione.
ARTICOLO 22. COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea elegge un Collegio Sindacale composto da tre sindaci
effettivi e due supplenti, che dovranno essere iscritti all'Albo
dei Revisori Contabili, il cui funzionamento è regolato
della disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 2458 del C.C. la parte pubblica designerà
due membri effettivi tra cui il Presidente e un membro supplente.
ARTICOLO 23. ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nel
termine e con le forme di legge saranno compilati il bilancio,
il conto perdite e profitti e la nota integrativa da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale e, ove particolari esigenze lo richiedono,
comunque entro e non oltre sei mesi.
ARTICOLO 24. UTILI
Dagli utili netti annuali sarà dedotta la percentuale del
5% destinata a costituire il fondo di riserve legale, fino a che
questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il saldo
utile risultante, al netto dello stanziamento di cui sopra, verrà
accantonato in apposito fondo per essere reinvestito e/o reimpiegato
negli esercizi successivi.
ARTICOLO 25. SCIOGLIMENTO
La società si potrà sciogliere per i motivi previsti
dall'art. 2448 del C.C.. L'Assemblea Straordinaria nominerà
uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compendi.
ARTICOLO 26. CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, fra questa
e la società nei confronti degli amministratori e dei liquidatori,
sull'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, in
ordine ai rapporti relativi al contratto sociale e che abbia comunque
per oggetto diritti disponibili, verrà deferita ad un arbitro
amichevole compositore, nominato dalle parti in contrasto, che
giudicherà inappellabilmente secondo equità e con
dispensa di ogni formalità di procedura. In caso di mancato
accordo sulla nomina dell'arbitro, entro trenta giorni dalla richiesta
dell'arbitrato, ognuna delle parti, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, da inviarsi nei quindici giorni successivi, designerà
il proprio arbitro e i due ne nomineranno un terzo che fungerà
da Presidente del Collegio Arbitrale.
Mancando l'accordo sulla nomina del terso arbitro, o mancando
la designazione dell'arbitro di parte nel termine prescritto,
essa verrà fatta dal Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso su istanza
della parte più diligente.
La sede del Collegio Arbitrale, che pure giudicherà secondo
criteri e le modalità precisate nel primo comma del presente
articolo, viene stabilita presso il Presidente del Collegio stesso.
La richiesta di arbitrato verrà notificata all'altra parte
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando
l'oggetto dell'arbitrato stesso.
L'arbitro ed il Collegio Arbitrale deciderà entro novanta
giorni dell'accettazione della nomina, salvo proroga da concedersi
concordemente dalle parti con atto scritto.
Il lodo sarà comunicato alle parti interessate a mezzo
lettera raccomandata contenete, oltre ai requisiti di cui all'art.
823 secondo comma c.p.c., la misura delle spese dell'arbitrato
e l'onorario per l'opera prestata.
ARTICOLO 27. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto
costitutivo si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile
e delle altre leggi vigenti in materia.
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