Home Il comune Storia, tradizioni, cultura Turismo e territorio Servizi
Vi trovate in: Home > Storia, tradizioni, cultura > Associazioni  

 



www.cittadellolio.it

Denominazione:
LARINO CITTA' DELL' OLIO
Indirizzo: Piazza Duomo, 44
Telefono: 0874/828215 Fax: 0874/825993
Email: comunelarino@tiscalinet.it

L'Associazione delle città dell'Olio è stata costituita a Larino il 17 Dicembre 1994. A quattro anni di distanza dalla sua costituzione, l'associazione conta oggi oltre 130 soci, principalmente Comuni, che rappresentano tutte le regioni olivicole italiane (ad eccezione, per ora, della Basilicata, che pure ha una qualificata olivicoltura). Da Imperia a Castelvetrano, da Cavaion Veronese ad Alghero, da Monte San Vito a San Mauro Cilento, da Massa Lubrense a Andria, da San Vito Chietino a Montespertoli, l' Associazione va tessendo dialoghi e rapporti, scambi di esperienze, incontri, per affermare quanto scritto nel suo Statuto ed ancor più nella sua Carta dei Fondamenti, dove l'ulivo e l'olio stanno a significare: ambiente, paesaggio, storia, cultura, tradizioni, rapporti sociali ed economici, qualità della vita, salute, benessere, sviluppo dell'agricoltura, fondamentalmente delle aree interne del nostro paese, immagine di qualità non solo del prodotto olio, ma anche di un territorio, di un centro storico, di un castello o di una minuta chiesetta.
L'affermazione in cosi poco tempo dell'Associazione sta nella capacità di rappresentare e interpretare mediante iniziative di successo questo ricco patrimonio, soprattutto un patrimonio di storia e cultura, e sta anche nell'adesione convinta di sindaci e degli altri amministratori di enti pubblici. I risultati sono una serie di sorprendenti iniziative, quali:
-Andar per Frantoi e Mercatini;
-Attività promozionali in molti stati esteri, quali il Giappone, Cina, e Australia;
-Settimana dell'olio di Siena;
-Federazione Internazionale delle città dell'Olio del Mediterraneo;
-Formazione degli assaggiatori;
-Rilancio della fiera antichissima di Andria;
-Rilancio dell'antica tradizione molisana "La tavola di San Giuseppe";
-Partecipazione all 'Expò di Imperia, alla Biteg di Ferrara, ed altri;
-Il Prim'Olio;
ed altre interessanti iniziative.
Si elencano, di seguito, i fondamenti delle città dell'olio:
1) La città dell'olio esprime l'origine dell'olio e come tale la qualità.
2) È il luogo dell'ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio territorio.
3) Tutela e promuove l'ambiente ed il paesaggio olivicolo.
4) Diffonde la storia e la cultura espresse dall'olivo e dall'olio.
5) Attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire il consumatore.
6) Incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed i caratteri degli olii.
7) Elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio.
8) Programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio in stretto rapporto alle dinamiche del mercato.
9) Promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona salute.
10) Partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta alimentazione.
Un'altra significativa iniziativa portata avanti dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è quella di sostenere la promozione dell'olio novello (o Primo Olio che dir si voglia). Infatti il 24 ottobre 1998, sempre presso il magnifico Palazzo Ducale di Larino, si è tenuto un Convegno Nazionale dal titolo: "OLIO NOVELLO -BIOLOGICO". Il Presidente Carlo Antonini di Trevi (PG) ha colto l'occasione per annunciare un programma triennale di promozione (1999-2001), con appuntamenti in Italia e all'estero, che culminerà nella realizzazione di una vera e propria borsa dell'olio novello. L'operazione ha finalità divulgative e più orientata alla valorizzazione della tipicità degli oli dei piccoli e medi produttori delle nostre regioni. Secondo Antonio Ventresca, presidente dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, con questa iniziativa a carattere nazionale, viene affrontato un particolare aspetto della qualità: quello determinato dalla possibilità che l'olivicoltura molisana ha, insieme a poche altre regioni, di arrivare sul mercato con anticipo di fronte ad altre zone. Se il "Primo Olio" è il ricavato di un particolare territorio, l'olio biologico è il frutto di una scelta dell'uomo che mette in atto una pratica culturale, che privilegia la natura rispetto ai prodotti chimici. L 'olio novello può, dunque, diventare l'araldo di una realtà fortemente dinamica e orientata alla valorizzazione di una piccola produzione (56 mila quintali di media annuale), ma che ha recentemente avuto il riconoscimento della Doc e che vede la Regione Molise impegnata in un Piano Operativo da otto miliardi di lire, che dovranno essere il volano per il reimpianto degli oliveti, la razionalizzazione di quelli esistenti, l'acquisto di attrezzatura per la potatura e raccolta delle olive, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli oleifici cooperativi.

 



home page


Denominazione:
PATTO TERRITORIALE DEL BASSO MOLISE FORTORE

Indirizzo: Piazza Duomo, 44
Telefono: O874/824627
Fax: 0874/833755
Email: gallarino@tiscalinet.it

Patto Territoriale "Basso Molise Fortore"
statuto della società approvato
dal Comitato Ristretto nella seduta del 18 dicembre 2000
e dall'Assemblea Generale nella seduta del 20 dicembre 2000.

Statuto della società consortile a responsabilità limitata:
"Innova: società di sviluppo Basso Molise Fortore"


ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2472 e seguenti C.C., dell'art. 17 della legge 240/1981 e dell'art. 27 della legge 317/1991 una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro con la denominazione "Innova: società di sviluppo Basso Molise Fortore", che di seguito verrà indicata semplicemente con la parola "società".

ARTICOLO 2. SEDE
La società ha sede in Larino (CB) alla piazza Duomo numero 44 e potrà istituire con provvedimento dell'organo amministrativo filiali, succursali, uffici e rappresentanze altrove, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3. DURATA
La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione e sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4. DOMICILIO DEI SOCI
Il domicilio dei soci, per quel che concerne il rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 5. OGGETTO
La società ha per oggetto la promozione di attività dirette allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale con particolare riferimento all'area del "Patto Territoriale del Basso Molise Fortore". A tal fine la società svolgerà attività di gestione amministrativa, ovvero attuazione, sorveglianza e conduzione amministrativa di programmi assegnati da enti superiori in qualità di soggetto intermediario, diffusione e promozione delle iniziative del Piano di Azione del Patto Territoriale del Basso Molise Fortore, approvate dalla Assemblea del Partenariato in data 26 settembre 2000, e secondo le linee guida dell'Unione Europea in materia di occupazione e sviluppo regionale con particolare riferimento all'art. 2 – paragrafo 2 – art. 4 – paragrafo 2 – del Reg. (CE) n. 1784/99 e all'art. 2 – paragrafo 1, lettera "c" – l'art. 8 – paragrafo 1 – del Reg. (CE) 1783/99 e nel rispetto dei principi e delle linee d'azione del PSM – Piano di Sviluppo per il Mezzogiorno, nonché di ogni attività diretta allo sviluppo produttivo e occupazionale del territorio dei Comuni, nel presente articolo elencati, del Basso Molise Fortore nonché della fascia costiera, lacuale e fluviale. La società rappresenterà unitariamente gli interessi di tutti i soggetti pubblici e privati sottoscrittori del "Patto Territoriale del Basso Molise Fortore" ed eventualmente, dei soggetti pubblici e privati sottoscrittori ed aderenti ad un PIT – Programma Integrato Territoriale – che la società medesima dovesse coordinare e gestire nell'ambito dell'attuazione del POR – Programma Operativo Regionale del Molise 2000/2006 – in riferimento ai territori, alla fascia costiera, lacuale e fluviale, del Basso Molise e Basso Fortore, ovvero ai Comuni di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Ururi ed eventualmente agli altri Comuni limitrofi e contigui che aderiranno al Piano di Azione del Patto Territoriale "Basso Molise Fortore".
La società, quindi, nell'ambito delle sue attività di gestione di programmi svolgerà compiti di soggetto intermediario e di attuazione di tutte le procedure previste nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie relative ai programmi medesimi ad essa assegnati.
Essa, inoltre, promuoverà le azioni di sviluppo locale attraverso lo strumento della concertazione coinvolgendo prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e potrà inoltre compiere ogni altra attività finalizzata allo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati al Patto. A tal fine potrà attivare tutte le risorse disponibili a favore di una strategia complessiva di medio e lungo periodo, come individuata nel Piano di Azione. La società potrà realizzare gli obiettivi e le strategie indicati nel Piano di Azione. Per tali finalità la Società, in stretto coordinamento con i promotori del Patto, si strutturerà come sede permanente della concertazione tra gli attori dello sviluppo locale.
La società perseguirà:
- il rafforzamento e l'allargamento della base "produttiva" e più in generale imprenditoriale dell'area di riferimento quale condizione irrinunciabile per il riassorbimento della disoccupazione e la creazione di nuove occasioni di impiego;
- la creazione di più favorevoli condizioni di contesto per l'espletamento delle attività economiche;
- l'investimento sul capitale umano dell'area;
- l'incremento della qualità di vita delle Comunità locali interessate.
Gli obiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso azioni finalizzate alla creazione di un sistema diffuso di piccole e medie imprese e servizi alle persone e alle famiglie attraverso le seguenti attività:
1. offerta di servizi reali, finanziari e formativi alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle operanti nel settore delle attività non lucrative, tali da permettere la riduzione dei divari strutturali ed organizzativi esistenti;
2. valorizzazione e razionalizzazione delle risorse locali, con particolare riferimento ai settori vocazionali dell'Area del Patto del Basso Molise Fortore;
3. promozione di iniziative produttive nei settori di potenziale sviluppo occupazionale;
4. collaborazioni per realizzare e promuovere lo sviluppo economico sia con gli Enti locali interessati e/o con Enti e Istituzioni nazionali, sia con le organizzazioni socio-economiche esistenti sul territorio, anche quale soggetto promotore di società miste;
5. promozione e coordinamento di attività di studio ed erogazione di servizi per migliorare e diffondere la qualità di vita delle persone, delle famiglie e per incrementare l'efficienza della pubblica Amministrazione.
La società fornirà ad imprese ed enti assistenza per l'individuazione e l'utilizzazione di finanziamenti e contributi a valere su norme nazionali, regionali e comunitarie, nonché assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e nelle prime fasi di avviamento.
La società potrà, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, stipulare apposite convenzioni a livelli nazionale, regionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni globali o strumenti destinati a cofinanziare iniziative economiche, svolgendo attività di formazione e pubblicità, di istruttoria, di valutazione e selezione dei progetti presentati, di gestione amministrativa, monitoraggio e controllo dell'impiego delle risorse assegnate ed ogni altro adempimento inerente e/o connesso previsto dalle convenzioni.
Per il conseguimento degli scopi sociali, la società potrà compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare e mobiliare, stipulare contratti e convenzioni con consorzi di imprese, associazioni enti pubblici e privati e soggetti terzi in genere, italiani e stranieri. Potrà, altresì, acquisire quote di partecipazione in altre società, organismi ed enti economici, nel caso che tale partecipazione venga ritenuta utile od opportuna per il conseguimento dell'oggetto.
La società non ha fini di lucro. Non possono essere distribuiti utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della società.

ARTICOLO 6. SOCI
Possono partecipare alla società: gli enti pubblici, gli enti di diritto pubblico, la finanziaria regionale ed enti regionali, l'università, gli istituti e le aziende di credito, le associazioni del volontariato, le organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori, le associazioni tra imprenditori, gli organismi della cooperazione nonché gli altri soggetti pubblici di interesse collettivo.
La eventuale partecipazione delle università avverrà ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e secondo il disposto dell'art. 27 della legge 317/1991 e successive modifiche legate all'autonomia universitaria.
La cessione delle quote di cui al successivo articolo undicesimo non potrà essere fatta a soggetti con procedure di fallimento in corso o i cui titolari siano inabilitati od interdetti.

ARTICOLO 7. OBBLIGHI DEI SOCI
Ogni socio ha l'obbligo di versare all'atto della sottoscrizione i tre decimi delle quote sottoscritte presso l'istituto di credito all'uopo indicato; il versamento della parte residua avverrà secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio dovrà infine osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi della società ed adempiere alle formalità da esse derivanti.

ARTICOLO 8. CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di euro 258.228,449 (pari a lire cinquecentomilioni) ripartito in quote non inferiori ad euro 258,228 (pari a lire cinquecentomila). Almeno il 67% del capitale sociale deve appartenere ad enti pubblici e tale condizione deve sussistere per tutta la durata della società.
Nessun socio può detenere più del 10% del capitale sociale. Nel caso di comproprietà di quote i diritti relativi alle medesime dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.
Ogni quota dà diritto, in sede di Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ad un voto per ogni multiplo di euro 258,228 (pari a lire cinquecentomila) ai sensi del disposto del Codice Civile.
All'atto della costituzione i soci pubblici potranno detenere una quota di capitale sociale superiore al 10%. In tal caso gli stessi dovranno cedere le quote in eccesso agli enti pubblici (indicati nel precedente articolo 5) che se vorranno potranno esercitare il diritto d'acquisto. Le modalità della cessione delle quote in eccesso ed i termini dell'alienazione saranno, comunque, indicate dal Consiglio di Amministrazione della società. Le quote cedute, comunque, non potranno superare il valore della quota nominale di euro 258,228 (pari a lire cinquecentomila) stabilita all'atto della costituzione della società. La richiesta di acquisto dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9. LIBERALITA'
Alla società possono dare il loro sostegno con liberalità, senza che peraltro ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici e privati che condividono gli scopi della società medesima.

ARTICOLO 10. PRELAZIONE
Qualora un socio intenda vendere, in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne comunicazione scritta a ciascuno dei soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità ed i termini dell'alienazione.
I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione, devono dichiarare di voler acquisire le quote mediate lettera raccomandata a.r. entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vendita; la dichiarazione è inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ove il diritto di prelazione è esercitato da più soci le quote in vendita saranno dagli stessi acquistate in proporzione all'entità della loro partecipazione.
Le variazioni della compagine sociale non devono in alcun modo determinare una partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici inferiore al 67%.

ARTICOLO 11. AUMENTO DEL CAPITALE E INGRESSO NUOVI SOCI
Qualora si deliberassero aumenti di capitale le quote di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle quote già possedute. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione, l'offerta di opzione sarà comunicata dal Consiglio di Amministrazione ai soci e questi entro 30 giorni dovranno comunicare l'eventuale interesse. Le quote di nuova emissione non opzionate saranno offerte a nuovi soci, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 8.

ARTICOLO 12. ORGANI DELLA SOCIETA'
Sono organi della società:
- l'Assemblea dei soci;
- la Cabina di Regia del Partenariato;
- il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 13. ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Ad essa possono partecipare i soci in regola con gli obblighi di versamento sulle quote che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato dall'Assemblea.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata con le formalità di legge, presso la sede sociale, o altrove, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.
La convocazione non è necessaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti l'organo amministrativo e quello sindacale.
Le deliberazioni, ove conformi alla legge ad al presente statuto, obbligano tutti i soci anche quando non sono intervenuti o dissenzienti.
Sono riservate all'esclusiva competenza ordinaria, oltre le materie previste per legge o per statuto, quelle che venissero sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14. ASSEMBLEA ORDINARIA – DELIBERAZIONI
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera secondo l'art. 2369 del codice civile.

ARTICOLO 15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA – DELIBERAZIONI
L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere anziano.
Il Presidente dell'Assemblea ha competenza:
a) per verificare la legittimità della presenza e la regolarità delle deleghe, nonché, in genere, per accettare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;
b) per stabilire se sussiste il numero legale e se l'Assemblea è regolarmente costituita;
c) per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
d) per proclamare l'esito delle votazioni e per riassumere a verbale le dichiarazioni eventualmente richieste dai soci.
Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione. Per le nomine delle cariche sociali, si provvede con elezione a scrutinio segreto.
I verbali di adunanza saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Come per legge il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 17. CABINA DI REGIA DEL PARTENARIATO
La Cabina di Regia del Partenariato ha compiti di proposizione e di concertazione, da esercitarsi fra tutti gli organismi pubblici e privati sottoscrittori del Patto Territoriale "Basso Molise Fortore" e del relativo Piano di Azione, su tutti i temi dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio interessato. In particolare la Cabina di Regia del Partenariato provvede a:
- proporre analisi e studi per effettuare ricognizioni conoscitive su singoli temi e/o argomenti attinenti allo sviluppo locale;
- monitorare e fornire indicazioni, all'Assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione della Società, in merito all'andamento attuativo del Piano di Azione e, in tale contesto, potrà proporre modifiche, adattamenti ed implementazioni;
- fornire propri pareri circa i criteri e le metodologie per l'attuazione programmatica e finanziaria dei programmi affidati alla diretta gestione della società da parte delle istituzioni comunitarie, nazionali e regionali;
- proporre, al Consiglio di Amministrazione della società, la messa a punto e la realizzazione di progetti di sviluppo locale a valere sui programmi comunitari, nazionali, regionali e provinciali;
- proporre e promuovere la concezione e lo sviluppo di protocolli aggiuntivi, accordi istituzionali e intese programmatiche fra le componenti private e private pubbliche e/o solo pubbliche del Partenariato al fine di affrontare e risolvere problematiche e ostacoli inerenti il contesto amministrativo, procedurale e programmatico del territorio, al fine di agevolare la massima efficacia delle azioni di sviluppo locale.
La Cabina di Regia è composta permanentemente da un rappresentante nominato da ogni ente, organismo e/o associazione che hanno aderito al Patto Territoriale del Basso Molise Fortore e approvato il relativo Piano di Azione.
La segreteria sarà assicurata dalla struttura tecnica della società.
Le riunioni della Cabina di Regia vengono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o da suo delegato.
Nel corso della prima Assemblea utile della Cabina di Regia sarà discusso ed approvato un Regolamento interno finalizzato ad autodisciplinare i rapporto fra i sottoscrittori del Patto Territoriale del Basso Molise Fortore nonché le modalità di funzionamento della stessa Cabina di Regia.

ARTICOLO 18. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea.
Almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione devono rappresentare la parte privata.
Ai sensi dell'art. 2458 del C.C. i restanti membri devono rappresentare la parte pubblica. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio nominerà al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio nominerà un direttore. Non potranno in nessun caso formare oggetto di delega oltre che le attuali attribuzioni di cui agli art. 2423, 2443, 2446 e 2447 del C.C., i poteri relativi alle seguenti materie:
a) approvazione del budget della società, contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;
b) stipula dei contratti di mutuo e/o transazioni finanziarie a medio e lungo termine;
c) assunzioni, acquisto e trasferimento di partecipazioni in altre società costituite o costituende;
d) nomina dei dirigenti delle società, nonché designazione di consiglieri e sindaci in società partecipate, affiliate e/o controllate;
e) acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultranovennale e locazione finanziaria attiva e passiva ai beni immobili, accensione di ipoteche su immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli e altri beni sociali.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuto il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione da attribuire agli amministratori investiti di cariche particolari.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì rilasciare mandati speciali per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società precisando analiticamente i poteri dei mandati e, se del caso, conferendo loro la stessa rappresentanza sociale.

ARTICOLO 19. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – POTERI DI RAPPRESENTANZA
La rappresentanza legale della società di fronte a terzi e l'uso della forma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di provato impedimento, al Vice Presidente. La firma di quest'ultimo fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Nei limiti della delega, i poteri di rappresentanza e firma spettano anche agli eventuali direttori. Al Presidente spetta la rappresentanza attiva e passiva della società in giudizio e di fronte a tutte le autorità anche amministrative e fiscali, con facoltà di decidere e promuovere azioni, resistenza, difese e ricorsi in qualsiasi sede e grado all'uopo avvocati e procuratori, con il potere di rimettere ad arbitri anche la composizione amichevole delle eventuali controversie e, in genere, di agire e resistere a tutela degli interessi sociali avanti ogni magistratura nazionale e nei paesi esteri.

ARTICOLO 20. SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, presso la sede sociale o anche altrove. La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata spedita con preavviso di almeno cinque giorni e, in caso di reale urgenza, anche a mezzo di telegramma e/o fax consegnato almeno due giorni prima della riunione.

ARTICOLO 21. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

ARTICOLO 22. COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea elegge un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che dovranno essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, il cui funzionamento è regolato della disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 2458 del C.C. la parte pubblica designerà due membri effettivi tra cui il Presidente e un membro supplente.

ARTICOLO 23. ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nel termine e con le forme di legge saranno compilati il bilancio, il conto perdite e profitti e la nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, ove particolari esigenze lo richiedono, comunque entro e non oltre sei mesi.

ARTICOLO 24. UTILI
Dagli utili netti annuali sarà dedotta la percentuale del 5% destinata a costituire il fondo di riserve legale, fino a che questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il saldo utile risultante, al netto dello stanziamento di cui sopra, verrà accantonato in apposito fondo per essere reinvestito e/o reimpiegato negli esercizi successivi.

ARTICOLO 25. SCIOGLIMENTO
La società si potrà sciogliere per i motivi previsti dall'art. 2448 del C.C.. L'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compendi.

ARTICOLO 26. CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, fra questa e la società nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, sull'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, in ordine ai rapporti relativi al contratto sociale e che abbia comunque per oggetto diritti disponibili, verrà deferita ad un arbitro amichevole compositore, nominato dalle parti in contrasto, che giudicherà inappellabilmente secondo equità e con dispensa di ogni formalità di procedura. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitro, entro trenta giorni dalla richiesta dell'arbitrato, ognuna delle parti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nei quindici giorni successivi, designerà il proprio arbitro e i due ne nomineranno un terzo che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale.
Mancando l'accordo sulla nomina del terso arbitro, o mancando la designazione dell'arbitro di parte nel termine prescritto, essa verrà fatta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso su istanza della parte più diligente.
La sede del Collegio Arbitrale, che pure giudicherà secondo criteri e le modalità precisate nel primo comma del presente articolo, viene stabilita presso il Presidente del Collegio stesso. La richiesta di arbitrato verrà notificata all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando l'oggetto dell'arbitrato stesso.
L'arbitro ed il Collegio Arbitrale deciderà entro novanta giorni dell'accettazione della nomina, salvo proroga da concedersi concordemente dalle parti con atto scritto.
Il lodo sarà comunicato alle parti interessate a mezzo lettera raccomandata contenete, oltre ai requisiti di cui all'art. 823 secondo comma c.p.c., la misura delle spese dell'arbitrato e l'onorario per l'opera prestata.

ARTICOLO 27. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

home page